Legge di Bilancio 2022: come cambiano i bonus per l’edilizia

Febbraio 2022

News

Nuove scadenze e agevolazioni fiscali per il Superbonus

La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto novità certamente importanti per i bonus per l’edilizia, a partire dal Superbonus, le cui scadenze sono state “ramificate” in base agli edifici in cui vengono effettuati gli interventi trainanti e trainati.

Per quelli effettuati nei condomini e negli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, nelle parti comuni e sulle singole unità immobiliari all’interno degli stessi, il Superbonus spetterà nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023. Successivamente, per le spese sostenute nel 2024 verrà ridotto al 70% e verrà ulteriormente abbassato al 65% per le spese effettuate fino al 31 dicembre 2025.

Per gli interventi realizzati negli edifici unifamiliari o nelle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, il Superbonus al 110% sarà valido fino al 31 dicembre 2022, però ad una condizione: almeno il 30% dei lavori infatti, deve essere terminato entro il 30 giugno 2022.

Gli interventi antisismici effettuati in determinate aree terremotate, la detrazione fiscale per la messa in sicurezza degli edifici continuerà ad essere del 110%, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Prorogati anche Ecobonus, Bonus ristrutturazioni, Sismabonus, Bonus mobili e Bonus facciate

La nuova manovra finanziaria ha inoltre prorogato fino al 31 dicembre 2024 anche:

l’Ecobonus per la riqualificazione energetica degli edifici che, a seconda del tipo di interventi, prevede detrazioni pari al 50%, 65%, 70-75% e 80-85% delle spese;

-il Bonus ristrutturazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con detrazione al 50% su una spesa di €98.000 per unità;

-il Sismabonus per le misure antisismiche e la messa in sicurezza degli edifici, con detrazioni al 50%, 65%, 70-75% e 80-85% dei costi;

-il Bonus mobili per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione, che prevede una detrazione del 50% per spese fino a €10.000 euro per il 2022 e fino a €5.000 euro per il 2023 e il 2024.

Unica eccezione il Bonus facciate, l’agevolazione prevista per le spese per il recupero e il restauro delle facciate esterni degli edifici (situati nelle zone A e B), che, diversamente dagli altri bonus, è stato confermato solo per il 2022, con la detrazione che è stata ridotta dal 90% al 60%.

Visto di conformità e congruità dei prezzi con sconto in fattura e cessione del credito

La Legge di Bilancio ha prorogato la possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta fino al 31 dicembre 2025 per chi usufruisce del Superbonus 110, mentre per tutti gli altri bonus precedentemente elencati (ad esclusione del Bonus mobili), è valida fino alla fine del 2024.

Anche in caso di cessione del credito e sconto in fattura è stato introdotto sia l’obbligo del visto di conformità sia dell’asseverazione della congruità di prezzi:

  • per il Superbonus 110%, l’obbligatorietà di questi due documenti è sempre necessaria sia in caso di cessione del credito che in caso di detrazione del credito (tranne che nei casi in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente tramite la precompilata, oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale);
  • per gli altri bonus edilizi, è sempre richiesta in caso di cessione del credito o di sconto in fattura tranne che per interventi di “edilizia libera” di qualsiasi importo e per gli interventi fino a €10.000 (tranne per il Bonus facciate, per il quale verifica di congruità dei prezzi e visto di conformità economica sono richiesti per qualsiasi importo).

DL Sostegni ter: novità sulla cessione del credito

In linea con le misure per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, previste dal Decreto anti-frodi le cui disposizione sono state “assorbite” dalla Legge di Bilancio 2022, è stato recentemente pubblicato il DL n.4/2022 Sostegni ter, le cui disposizioni (art. 28) che entreranno in vigore a partire dal 7 febbraio 2022, hanno così modificato l’art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio:

  1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
  2. a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione;
  3. b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione.

Cosa significa in sostanza?  L’art. 28 del DL Sostegni ter stabilisce che dal 7 febbraio 2022 la cessione del credito potrà essere effettuata solo tra il beneficiario dell’agevolazione e l’intermediario finanziario, eliminando l’alternativa delle “cessioni multiple”.